ATTI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE FAVORE DI INTERDETTO O MINORE SOTTO TUTELA
DOVE
Presso il Palazzo Tribunale Pisa - Ufficio Front Office Volontaria 2° piano - tel 050/513706 – 050/513707
Per accedere occorre prenotare on line sul sito del Tribunale
Orario: lunedì – venerdì: ore 8,45 – 12,45
COS'E'
Il Giudice Tutelare autorizza il tutore al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione (acquisto di beni mobili e immobili, assunzione di obbligazioni, consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, accettazione o rinunzie di eredità e donazioni, riscossione di capitali, reimpiego di somme, contrazione di mutui, promuovere giudizi, ecc.) quando esso sia necessario ed utile per il minore sotto tutela* o per l’interdetto.
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.
Per altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria invece l'autorizzazione del Tribunale (per vendere: beni immobili, beni mobili, per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati). Si veda la scheda AUTORIZZAZIONE A VENDERE PROPRIETA DI INCAPACE
CHI
L’istanza deve essere presentata dal tutore.
E' competente il Giudice Tutelare che ha in carico la tutela.
Occorre allegare a seconda dei casi la documentazione utile, ad esempio:
- documentazione della somma da riscuotere;
- eventuale testamento;
- documentazione sulla passività dell'eredità;
- perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare;
- documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere;
- atti di causa.
COME
L’istanza deve essere presentata all’ufficio del Giudice Tutelare.
COSTO
- Esente da contributo unificato
Del provvedimento autorizzativo viene rilasciata copia autentica con pagamento dei relativi diritti.
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