Cosa fare per...


INTERDIZIONE GIUDIZIALE

Cosa è

È uno strumento di protezione particolarmente incisivo volto a privare della capacità di agire soggetti individuati in maniera puntuale dalla legge, ossia il maggiore di età e il minore nell'ultimo anno della sua minore età, che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.


Normativa di riferimento

Artt. 414-432 cc.
Artt. 712-720 cpc.


Chi può richiederlo

L’istanza per richiedere l’interdizione può essere presentata da:

  • dallo stesso interdicendo; 
  • dal coniuge; 
  • dalla persona stabilmente convivente; 
  • dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii); 
  • dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado; 
  • dal pubblico ministero.

Assistenza di un difensore


Come si richiede e documenti necessari

La richiesta di interdizione è fatta con ricorso, al quale occorre allegare:

  • copia dell'atto integrale di nascita;
  • certificato di residenza; 
  • stato di famiglia; 
  • documentazione medica specialistica, aggiornata ed esauriente.

Dove si richiede

Tribunale del luogo in cui la persona da interdire ha la residenza o il domicilio effettivi


Quanto costa

Vedasi tabella contributo unificata aggiornata


Possibilità impugnazione

La sentenza del Tribunale è appellabile innanzi alla Corte d'Appello.


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