LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
COS'E'
E' una procedura alternativa alla proposta di accordo e al piano del consumatore. Comporta la messa disposizione di tutti i beni e degli eventuali crediti, la nomina di un liquidatore con il compito di vendere i beni, esigere o cedere i crediti, realizzare il valore economico del tutto e distribuirlo ai creditori.
CHI PUO' RICHIEDERLA
Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare di cui al regio decreto 16/03/1942 numero 267 (piccoli imprenditori, professionisti), e i privati in genere.
La procedura può essere di norma chiesta solo dal debitore. Può essere chiesta dai creditori solo in determinati casi, quali la perdita di efficacia delle procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento
(vedi scheda Composizione della crisi di sovraindebitamento).
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Pisa, piano terra stanza 62. Per appuntamenti si prega di usare la sezione “Prenotazione online appuntamenti presso le cancellerie” presente sul sito del Tribunale.
COME SI SVOLGE
La procedura per ottenere la liquidazione dei beni comporta:
- che essa abbia ad oggetto tutti i beni del debitore e sia intesa a far concorrere alla ripartizione del ricavato tutti i creditori;
- che restino esclusi solo i beni assolutamente impignorabili e i crediti alimentari e di mantenimento limitatamente a quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- che ricadano nella liquidazione anche i beni eventualmente sopravvenuti nel corso del quadriennio successivo al deposito della domanda, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione;
- che il giudice disponga forme di pubblicità e, nel caso in cui si tratti di imprenditori, l'annotazione nel registro delle imprese, oltre alle formalità di trascrizione per i beni immobili e per i mobili registrati;
- la nomina di un liquidatore che avrà il compito di: amministrare i beni oggetto della liquidazione; verificare l'elenco dei creditori e sollecitarne l'intervento alla partecipazione alla procedura; formare l’inventario di tutti i beni
- del debitore e redigere lo stato passivo, cioè l'elenco dei titolari dei crediti da soddisfare; predisporre un programma di liquidazione e dare attuazione allo stesso e cioè alla realizzazione (di norma vendita a condizioni di mercato o comunque cessione a terzi dietro corrispettivo) di tutto il compendio patrimoniale sottoposto alla procedura, in esso compresa la realizzazione di eventuali diritti ancora non esercitati (acquisizione della disponibilità di beni del debitore esistenti presso terzi, recupero dei crediti); distribuire il ricavato fra i creditori.Il pagamento dei crediti derivanti dalle necessità della procedura ha luogo con preferenza rispetto agli altri, salvo solo il ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
COSTI
Per l'accesso alla procedura:
- € 98.00 per contributo unificato;
- € 27.00 per diritti.
Per la registrazione del decreto di omologa dell’accordo o del piano:
NOTA BENE
La tassa di registrazione deve essere corrisposta: non viene automaticamente prenotata a debito come nel caso del fallimento, può esserlo solo in caso di ammissione al gratuito patrocinio.
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