PROCESSO CIVILE TELEMATICO
COS'E'
Il Processo Civile Telematico (PCT) è stato sviluppato dal Ministero della Giustizia con l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e Uffici Giudiziari relativamente ai processi civili.
Il sistema PCT consente di:
- Consultare i propri fascicoli (Registri delle Cancellerie) attraverso il Portale dei Servizi Telematici(http://pst.giustizia.it/PST/) o mediante i Punti di Accesso. Il sistema denominato "PolisWeb" consente l’interrogazione, in tempo reale, dei registri di cancelleria e dei documenti relativi ai procedimenti di propria pertinenza presso tutti i Tribunali e le Corti di Appello sul territorio nazionale. Analoghi sistemi prevedono la consultazione dei dati presso la Corte di Cassazione e gli Uffici della Giustizia Amministrativa.
Il Portale dei Servizi Telematici, così come regolamentato dal D.M. 44/2011 e dalle richiamate specifiche tecniche di cui al decreto del 18 luglio 2011, mette a disposizione servizi per la consultazione delle informazioni relative ai procedimenti civili presso un ufficio giudiziario.
La consultazione, che riguarda sia i dati che descrivono l’iter del procedimento (dati dei registri di cancelleria) sia il contenuto documentale del fascicolo processuale, è soggetta ai vincoli di accesso definiti dalla normativa vigente.
Sono definite, pertanto, delle stringenti regole di visibilità delle informazioni in funzione del ruolo che l’utente svolge nell’ambito dello specifico procedimento. A tale scopo è richiesta l’identificazione c.d. “forte”, tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro), del soggetto che accede al servizio.
Nell’area pubblica è disponibile una particolare modalità di consultazione, definita anonima, che permette di conoscere i soli dati di gestione dell’iter processuale Nella sezione Servizi è disponibile per il cittadino il servizio di consultazione dello stato del procedimento e dei dati contenuti nei registri di cancelleria.
L’accesso al servizio è pubblico, senza necessità di autenticazione.
Le informazioni sono restituite e visualizzate in forma anonima.
In particolare, sono sottoposti ad oscuramento:
- i dati anagrafici delle parti processuali e dei loro procuratori;
- i dettagli del fascicolo processuale dai quali sia possibile risalire ad informazioni carattere personale e riservato, anche attraverso l’interrogazione di altre banche dati.
Per poter eseguire la consultazione è necessario individuare l’ufficio giudiziario attraverso una scelta guidata per area geografica- e, quindi, indicare la tipologia di procedimento (registro) a cui si è interessati:
- Contenzioso Civile
- Diritto del Lavoro
- Volontaria Giurisdizione
- Procedure Concorsuali
- Esecuzioni Mobiliari
- Esecuzioni Immobiliari
- Procedimenti civili presso l’ufficio del Giudice di Pace
Il sistema propone un insieme di parametri di ricerca del procedimento in funzione del tipo di registro selezionato.
- Ricevere comunicazioni da parte dell’Ufficio Giudiziario
Ai sensi della normativa vigente, le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice vengono inviate, nei casi in cui non sia previsto diversamente, direttamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto destinatario. Il DM 44/2011 e le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 18 luglio 2011 regolamentano le modalità di invio.
- Depositare telematicamente atti di parte sottoscritti con firma digitale a valore legale, presso gli Uffici Giudiziari abilitati, su tutto il territorio nazionale, tramite PEC.
Il deposito per via telematica di atti inerenti un procedimento giudiziario avviene nel rispetto della normativa regolamentare concernente l’uso di strumenti telematici e tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo civile e nel processo penale di cui al D.M. n° 44 del 21 febbraio 2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24”).
- Eseguire in modalità telematica i pagamenti relativi a spese di giustizia, diritti e contributo unificato così come previsto dalla normativa vigente, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs 235 2010 art 5) e dal D.M. 44 del 12 febbraio 2011.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento è un documento informatico rilasciato dal soggetto autorizzato ad erogare servizi di pagamento e da questi firmato digitalmente. Il documento informatico ha valore 'liberatorio' per il soggetto a nome del quale è stato eseguito il pagamento. Il pagamento su canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.
Il pagamento telematico può essere eseguito:
- utilizzando l’apposito servizio a disposizione nella sezione Servizi del Portale Servizi Telematici, previa autenticazione tramite smart card o chiavetta
- attraverso funzionalità messe a disposizione da un Punto di Accesso.
STRUMENTI NECESSARI PER FRUIRE DEI SERVIZI DEL PCT
- Casella PEC ("Posta Elettronica Certificata") necessaria per ricevere le comunicazioni da parte degli uffici giudiziari e per il deposito Atti
- Smart Cart/Token crittografico ("chiavetta") contenente a. Certificato di identificazione per l’accesso ai registri di cancelleria. b. Firma Digitale per il deposito atti.
- Software “redattore”, per compilare la busta telematica e depositare l’atto presso l'Ufficio Giudiziario competente.
Ulteriori informazioni sul portale: http://pst.giustizia.it/PST/
ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA AUSILIARIO DEL GIUDICE
Ai sensi della normativa sul PCT, i professionisti, che hanno ricevuto una nomina e che svolgono l’attività di ausiliari del giudice, sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via telematica di atti, istanze e relazioni relativi al processo in cui assumono la veste di ausiliari. I professionisti non iscritti ad un Albo professionale e quelli per i quali l’Ordine di appartenenza non abbia curato la trasmissione delle informazioni necessarie per l’iscrizione al ReGIndE dovranno provvedere in proprio, con le modalità indicate sul Portale dei Servizi telematici del Ministero della Giustizia, alla pagina Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
Qui il seguente link per: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
Modalità di deposito files audiovisivi
Gli unici formati che il sistema SICID è in grado di accettare sono quelli elencati all’articolo 13 del Provvedimento 16 aprile 2014, ovvero: .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml, purché contenenti file nei formati precedenti e .msg, purché contenenti file nei formati precedenti. È inoltre consentito l’utilizzo dei formati compressi .zip, .rar, .arj purché contenenti file nei formati previsti.
Chiunque si trovasse nella necessità di depositare documenti audiovisivi dovrà:
- Depositare richiesta di autorizzazione a tale attività, in PCT se si tratti di causa già pendente o rivolta al Presidente del Tribunale utilizzando a tal fine l’indirizzo PEC presidente.tribunale.pisa@giustiziacert.it
- La richiesta dovrà contenere una sintetica descrizione del contenuto dei file e delle ragioni della rilevanza
- In caso di autorizzazione, il deposito dovrà avvenire mediante consegna di supporto digitale, DC-ROM, che riporti all’esterno i dati identificativi della causa e della parte che effettua il deposito;
- Il CD-ROM sarà consegnato, in un numero di copie sufficiente per l’ufficio e per le altre parti, alla cancelleria del giudice assegnatario, che provvederà a conservare la copia per l’ufficio
Per la nota di protocollo esplicativa vedere la sezione "Moduli"
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