Cosa fare per...


CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO PER LE ESECUZIONI INIZIATE ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 13.02.2019

COS'E'

La conversione del pignoramento è l'istituto che consente al debitore, senza l'assistenza di avvocato, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati, di sostituire agli stessi una somma di denaro che comprende tutto quanto dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti per capitale interessi e spese anche dell'esecuzione.



CHI PUO’ RICHIEDERLA

L'esecutato


DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Pisa, Piazza della Repubblica n.1;


COME SI SVOLGE

Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma, come sopra determinata, è versata dal debitore in un conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Volterra da aprire, su richiesta dell’interessato alla Cancelleria. La prova del versamento deve essere depositata unitamente all'istanza di conversione nel fascicolo telematico del SIECIC esecuzioni immobiliari.
Il libretto di deposito giudiziario dev'essere consegnato dal debitore alla cancelleria dell'esecuzioni mobiliari unitamente all'istanza di conversione. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza del giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.


NOTA BENE

Qualora il debitore non provveda al saldo nel termine stabilito, il Giudice su istanza del creditore dispone la vendita dei beni pignorati e, le somme eventualmente versate, vanno a formare parte dei beni pignorati. Qualora, invece, il debitore provveda all’integrale pagamento, i beni pignorati vengono liberati dal vincolo del pignoramento e rientrano nella disponibilità del debitore.


COSTI

Applicare sull'istanza marca da bollo di euro 16,00.


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