Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma, come sopra determinata, è versata dal debitore in un conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Volterra da aprire, su richiesta dell’interessato alla Cancelleria. La prova del versamento deve essere depositata unitamente all'istanza di conversione nel fascicolo telematico del SIECIC esecuzioni immobiliari.
Il libretto di deposito giudiziario dev'essere consegnato dal debitore alla cancelleria dell'esecuzioni mobiliari unitamente all'istanza di conversione. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza del giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.