ESECUZIONI MOBILIARI - CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO
COSA È
È la sostituzione del bene pignorato con una somma di denaro pari all’importo complessivo dei crediti vantati dal creditore procedente e da quelli eventualmente intervenuti nel procedimento esecutivo (art. 495 c.p.c.).
La somma da versare deve comprendere il capitale, gli interessi e le spese, oltre alle spese del procedimento esecutivo.
Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice, al ricorrere di giustificati motivi, può ammettere il debitore al pagamento dilazionato della somma fino a un massimo di 36 rate mensili.
Il positivo esito della conversione consente al debitore di liberare i beni pignorati dal vincolo del pignoramento, previa assegnazione al creditore procedente e agli eventuali creditori intervenuti della somma versata.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Il debitore esecutato, finché non sia stata disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari (piano II, stanza 209-210)
COSA OCCORRE
Istanza di conversione del pignoramento, reperibile sul sito internet del Tribunale.
QUANTO COSTA
Una marca da bollo da 16 euro (se la procedura esecutiva non è iscritta).
Il richiedente, unitamente all’istanza, deve depositare in Cancelleria una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti degli eventuali creditori intervenuti, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari.
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