Cosa fare per...


PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFRATTO

COS'E'

Con questa procedura, il proprietario di un immobile può far valere i propri diritti, obbligando coloro che non hanno titolo ad occuparlo a rilasciarlo.

Lo sfratto può derivare da un contratto di locazione, di affitto o da rapporto di locazione d’opera (se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione di opera).


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile.


CHI PUÒ’ RICHIEDERE IL SERVIZIO

Il locatore dell’immobile può intimare lo sfratto nei seguenti casi:

  • Per finita locazione prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida; 
  • Per finita locazione dopo la scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida; 
  • Per morosità in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

E’ necessario preparare i seguenti documenti:

  • Atto giudiziario denominato “atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida”, notificato all’inquilino tramite Ufficiale Giudiziario.

Con questo atto il proprietario convoca l’inquilino all’udienza di fronte al giudice del Tribunale del luogo dove l’immobile è situato. L’intimazione deve contenere l’avvertimento che, se non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto.

  • Nota di iscrizione al ruolo, effettuata prima dell’udienza di comparizione. Il deposito telematico è facoltativo.

COME FUNZIONA

Il locatore deve notificare l’atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida all’inquilino tramite Ufficiale Giudiziario all’inquilino.

Tra il giorno della notifica e quello dell’udienza devono intercorrere almeno 20 giorni. Il termine può essere abbreviato fino a metà su istanza dell’intimante.

Successivamente alla notifica dell’atto e prima dell’udienza di comparizione, il locatore deve effettuare l’iscrizione al ruolo.

Udienza di comparizione

Le udienze si celebrano il lunedì Pertanto, se il giorno di comparizione non coincide, l’udienza sarà d’ufficio rinviata al lunedì immediatamente successivo.


All’udienza di comparizione si possono verificare le seguenti circostanze:

  • Mancata comparizione del proprietario: gli effetti dell’atto di intimazione cessano 
  • Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato: il giudice emette la convalida di sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione della formula esecutiva
    o Se l’intimato non compare, ha la possibilità di fare opposizione se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza a causa di irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

La formula esecutiva consente la fase dell’esecuzione dello sfratto, ovvero il rilascio forzato che si verifica quando l’immobile non viene rilasciato spontaneamente.

Sfratto per morosità
Se lo sfratto è stato intimato per morosità (mancato pagamento del canone), la convalida è subordinata all’attestazione in giudizio del locatore che la morosità persiste.

Il giudice pronuncia separato decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti o da scadere fino all’esecuzione dello sfratto. Tale decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione.

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni può essere sanata in sede giudiziale se alla prima udienza il conduttore versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori.

In caso di comprovate difficoltà economiche del conduttore, per la restituzione dell’importo può essere assegnato un termine non superiore a 90 giorni.

Se l’intimato, invece, nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre il pagamento della somma non controversa entro un termine non superiore a 20 giorni. Se non adempie, il giudice pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni senza prova scritta, su istanza del locatore il giudice pronuncia ordinanza di rilascio, che è immediatamente esecutiva


COSTI

Per l’iscrizione a ruolo è dovuta:

  •  Marca da bollo da 27 € 
  • Contributo unificato secondo il valore della causa ridotto del 50 % 
  • Imposta di registro se è stato emesso il decreto ingiuntivo.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Pisa, Piazza della Repubblica, Cancelleria sfratti Sezione Civile, Piano 2 Stanza


Torna su