Puo essere chiesto da ciascuno dei coniugi dopo la separazione e nei casi particolari indicati dall'art. 3 Legge n. 898/1970 e successive modificazioni. L'assistenza di un difensore è indispensabile.
Detta domanda può presentarsi decorsi i seguenti termini:
- in caso di intervenuta separazione consensuale, sei mesi dalla comparizione delle parti all’udienza davanti al Presidente del Tribunale, purché sia stato pronunciato il decreto di omologa;
- in caso di intervenuta separazione giudiziale, un anno dalla comparizione delle parti all’udienza davanti al Presidente del Tribunale, purché sia passata in giudicato la sentenza che dichiara i coniugi separati;
- in caso di negoziazione assistita con gli Avvocati o di accordi conclusi davanti al Sindaco, sei mesi dalla data degli accordi stessi, purché validamente perfezionati.