Cosa fare per...


DIVORZIO CONTENZIOSO

CHE COS’ È

Puo essere chiesto da ciascuno dei coniugi dopo la separazione e nei casi particolari indicati dall'art. 3 Legge n. 898/1970 e successive modificazioni. L'assistenza di un difensore è indispensabile.

Detta domanda può presentarsi decorsi i seguenti termini:

  • in caso di intervenuta separazione consensuale, sei mesi dalla comparizione delle parti all’udienza davanti al Presidente del Tribunale, purché sia stato pronunciato il decreto di omologa; 
  • in caso di intervenuta separazione giudiziale, un anno dalla comparizione delle parti all’udienza davanti al Presidente del Tribunale, purché sia passata in giudicato la sentenza che dichiara i coniugi separati; 
  • in caso di negoziazione assistita con gli Avvocati o di accordi conclusi davanti al Sindaco, sei mesi dalla data degli accordi stessi, purché validamente perfezionati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 4 e ss. Legge 898/1970; Legge 55/2015


CHI

L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.


COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Il divorzio si richiede attraverso il deposito di un ricorso presso il Tribunale del luogo dove il convenuto ha la residenza.

Al ricorso vanno allegati: 

  • nota di iscrizione a ruolo; 
  • atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove e stato celebrato;
  • stato di famiglia di entrambi i coniugi; 
  • certificato di residenza di entrambe le parti; 
  • copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati. In caso di negoziazione assistita o accordi conclusi davanti all’Ufficiale di Stato Civile, i relativi atti.

COSTI

Contributo unificato: € 98,00 da pagare esclusivamente tramite sistema PagoPa


ISTAT

Al momento della fissazione udienza, i difensori dovranno compilare l'apposito modulo online caricato in SICID, in sostituzione del modello ISTAT e ricaricare ricevuta di avvenuta compilazione.


Torna su