Cosa fare per...


TUTELE PROSPETTO AUTORIZZAZIONI INCAPACI

MINORE SOTTOPOSTO A RESPONSABILITÀ GENITORIALE

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

NOTE

- genitori anche disgiuntamente

- congiuntamente per i contratti che concedono o fanno acquisire diritti personali di godimento

- in caso di conflitto su questioni di particolare importanza ci si può rivolgere al Tribunale ordinario

- Vendere beni immobili - ipotecare dare in pegno, accettare e rinunziare eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi: autorizzazione  GIUDICE  TUTELARE


- Continuazione esercizio impresa commerciale: autorizzazione TRIBUNALE

- Vendita beni ereditari finchè l'acquisto non è perfezionato (accettaz. beneficiata): autorizzazione TRIBUNALE

- dopo che l'acquisto è perfetto : autorizzazione G.T

I beni si considerano definitivamente acquisiti quando, dopo l'inventario, risulta che non vi sono debiti o che sono stati saldati.

 


MINORE SOTTOPOSTO A TUTELA E INTERDETTO

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

NOTE

 

 

 

 

- Per gli atti indicati  nell'art. 374   c.c.: autorizzazione del GIUDICE TUTELARE.;

- Per gli atti indicati nell'art. 375 c.c.: autorizzazione del TRIBUNALE su parere del G.T.

- Vendita beni ereditari: autorizzazione TRIBUNALE sentito il G.T.

- Continuazione esercizio impresa commerciale: autorizzazione TRIBUNALE ordinario

 


MINORE EMANCIPATO E INABILITATO

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

NOTE

da soli
(consenso del curatore per riscuotere capitali)

- In generale autorizzazione del G.T. e consenso del curatore

- Per gli atti indicato nell'art. 375 c.c.:autorizzazione del TRIBUNALE su parere del G.T.

- Continuazione  esercizio di impresa commerciale (senza assistenza curatore):  autorizzazione TRIBUNALE su parere del G.T. e consenso curatore

 

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 374 COD. CIV.

  1. acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
  2. riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  3. accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
  4. fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio ] o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
  5. promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

ART. 375 COD. CIV.

  1. alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 
  2. costituire pegni o ipoteche; 
  3. procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
  4. fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

ART 747 COD. CIV.

L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.


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