TUTELE PROSPETTO AUTORIZZAZIONI INCAPACI
MINORE SOTTOPOSTO A RESPONSABILITÀ GENITORIALE
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
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STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
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NOTE
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- genitori anche disgiuntamente - congiuntamente per i contratti che concedono o fanno acquisire diritti personali di godimento - in caso di conflitto su questioni di particolare importanza ci si può rivolgere al Tribunale ordinario
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- Vendere beni immobili - ipotecare dare in pegno, accettare e rinunziare eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi: autorizzazione GIUDICE TUTELARE - Continuazione esercizio impresa commerciale: autorizzazione TRIBUNALE - Vendita beni ereditari finchè l'acquisto non è perfezionato (accettaz. beneficiata): autorizzazione TRIBUNALE - dopo che l'acquisto è perfetto : autorizzazione G.T
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I beni si considerano definitivamente acquisiti quando, dopo l'inventario, risulta che non vi sono debiti o che sono stati saldati.
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MINORE SOTTOPOSTO A TUTELA E INTERDETTO
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
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STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
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NOTE
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- Per gli atti indicati nell'art. 374 c.c.: autorizzazione del GIUDICE TUTELARE.; - Per gli atti indicati nell'art. 375 c.c.: autorizzazione del TRIBUNALE su parere del G.T. - Vendita beni ereditari: autorizzazione TRIBUNALE sentito il G.T. - Continuazione esercizio impresa commerciale: autorizzazione TRIBUNALE ordinario
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MINORE EMANCIPATO E INABILITATO
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
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STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
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NOTE
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da soli (consenso del curatore per riscuotere capitali)
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- In generale autorizzazione del G.T. e consenso del curatore - Per gli atti indicato nell'art. 375 c.c.:autorizzazione del TRIBUNALE su parere del G.T. - Continuazione esercizio di impresa commerciale (senza assistenza curatore): autorizzazione TRIBUNALE su parere del G.T. e consenso curatore
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RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 374 COD. CIV.
- acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio ] o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
ART. 375 COD. CIV.
- alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
ART 747 COD. CIV.
L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
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