La materia del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale è disciplinata dal Regolamento CEE 27/11/2003, 2201/2003( Regolamento Brusselles II bis).
La regola generale è quella prevista dall’art. 21 che prevede che il riconoscimento delle decisioni è automatico, senza cioè che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura di exequatur e che le stesse producono gli stessi effetti che si producono nello Stato dove si sono formate (Stato di origine).
Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale godono anch’esse dell’automatico riconoscimento, ma - ai sensi dell’art 28 - non possono essere poste in esecuzione , vale a dire non possono costituire titolo per un’attività modificativa della situazione in atto, occorrendo in tal caso la dichiarazione di esecutività rilasciata ai sensi dello stesso art. 28, su istanza dell’interessato.
Quindi, per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, è prevista una procedura di exequatur, ma solo per l’utilizzazione del provvedimento nello “Stato membro dell’esecuzione” ed esclusivamente per quei provvedimenti che nello “Stato membro di origine” sono dotati di forza esecutiva. La eventuale esecutività di un provvedimento straniero emesso in materia di responsabilità genitoriale, è facilmente rilevabile attraverso il certificato rilasciato ai sensi dell’art.39