Cosa fare per...


DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

DOVE

Presso il Palazzo Tribunale Pisa - Ufficio Front Office Volontaria 2° piano - tel 050/513706 – 050/513707 – 050/513618

Per accedere occorre prenotare on line sul sito del Tribunale

Orario: lunedì – venerdì: ore 8,45 – 12,45


COS'E'

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima sua notizia. L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni.; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, la dichiarazione di morte presunta comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi. La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.



CHI

Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero


COME

La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Occorre allegare:

  1. atto di nascita 
  2. certificato storico di residenza
  3. certificato di irreperibilità dello scomparso
  4. denuncia della scomparsa (o altra documentazione) atta a dimostrare che sono trascorsi i dieci anni

E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.


COSTO

ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO
diritti forfetizzati notifica da 27 euro da pagare esclusivamente tramite sistema Pago Pa
€. 200,00 imposta registro per registrazione sentenza

I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U.


INOLTRE

La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive, per estratto, sulla G.U. e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata. La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. *

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della Gazzetta ufficiale e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale
La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione.
La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c).; la sentenza deve essere annotata in margine agli atti di nascita e di matrimonio.
E’ obbligatorio, inoltre, l’intervento di un avvocato (art. 82 u.c. c.p.c).

 

* In materia di famiglia e di stato delle persone, l'articolo 729 del codice di procedura civile dispone che la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta debba essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.

Le richieste d'informazione da parte di studi legali vanno indirizzate a: pubblicazione.sentenze@giustizia.it


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