La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive, per estratto, sulla G.U. e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata. La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. *
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della Gazzetta ufficiale e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale
La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione.
La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c).; la sentenza deve essere annotata in margine agli atti di nascita e di matrimonio.
E’ obbligatorio, inoltre, l’intervento di un avvocato (art. 82 u.c. c.p.c).
* In materia di famiglia e di stato delle persone, l'articolo 729 del codice di procedura civile dispone che la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta debba essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.
Le richieste d'informazione da parte di studi legali vanno indirizzate a: pubblicazione.sentenze@giustizia.it