L’imputato può subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria, indicando le prove di cui richiede l’ammissione. In questo caso, il G.I.P. deciderà sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e delle risultanze della prova assunta come indicata dall’imputato.
Mentre nel giudizio abbreviato cosiddetto “secco”, a fronte della richiesta, il G.I.P. non ha margini di scelta, nel senso che non può non ammetterlo, nel giudizio abbreviato condizionato deve valutare 1) se la integrazione probatoria richiesta dall’imputato sia necessaria ai fini della decisione (non sia cioè superflua o ininfluente), 2) se l’integrazione probatoria richiesta sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito abbreviato (cioè che non comporti una dilatazione significativa dei tempi di decisione ovvero che non si risolva in un dibattimento mascherato). Solo se sono rispettate entrambe le condizioni il G.I.P. ammetterà l’imputato al giudizio abbreviato condizionato.
Con la richiesta di abbreviato condizionato è possibile proporre anche una richiesta subordinata di abbreviato “secco” o di patteggiamento, con la conseguenza che - se il G.I.P. dovesse rigettare la richiesta principale - si procederà alla celebrazione del giudizio abbreviato “secco” ovvero, in presenza del consenso del Pubblico Ministero, alla applicazione della pena su richiesta. Qualora l’imputato non dovesse formulare richieste subordinate, in caso di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, il processo prosegue nelle forme ordinarie.