APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA (C.D. PATTEGGIAMENTO
Cos’è
Il cd. patteggiamento è un procedimento speciale che prevede l’accordo delle parti (imputato e Pubblico Ministero) sulla pena da applicare, per cui il G.I.P. - controllata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena - applica la pena indicata concordemente dalle parti. La richiesta può essere presentata direttamente dall’imputato o dal Difensore munito di procura speciale. Il patteggiamento trova applicazione quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale che non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta con pena pecuniaria. Tale procedimento trova la sua disciplina negli artt. 444 e segg. c.p.p.
Benefici per l’imputato
L’applicazione della pena su richiesta prevede tra i benefici per l’imputato la riduzione della pena fino ad un terzo sulla pena da irrogarsi in concreto; non comporta il pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie di matrice penalistica, né l’applicazione di misure di sicurezza, ad eccezione della confisca; non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo; il reato si estingue se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (in caso di patteggiamento per delitto) o di due anni (in caso di patteggiamento per contravvenzione). In questo caso si estingue ogni effetto penale. Il patteggiamento non porta all'iscrizione nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati.
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