Cosa fare per...


DECRETO PENALE DI CONDANNA

Cos’è

Il procedimento per decreto è uno dei riti speciali previsti dal legislatore e trova la sua disciplina normativa agli artt. 459 e ss. c.p.p. Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna, quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva, sempre che non debba essere applicata una misura di sicurezza personale.

Per la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, il comma 1 bis dell’art. 459 c.p.p. stabilisce che il valore giornaliero della pena pecuniaria (che va determinato tra un minimo di euro 75 ad un massimo di euro 225 in relazione alle condizioni economiche complessive dell’imputato e del suo nucleo familiare) si moltiplica per il numero dei giorni di pena detentiva.

Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero, che deve intervenire entro sei mesi dalla iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato.


Benefici per l’imputato:

Il procedimento per decreto è un rito alternativo che prevede come misura premiale per l’imputato la riduzione della pena fino alla metà rispetto alla pena da irrogare in concreto; non comporta il pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie di matrice penalistica e, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo; il reato si estingue se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, come previsto dall'art. 460, comma 5, c.p.p. Peraltro, la condanna non è ostativa alla eventuale successiva concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per un reato che dovesse essere commesso successivamente.

È prevista per legge la non menzione della condanna nel certificato penale richiesto dalla parte.


Nomina del Difensore di ufficio

Con l’emissione del decreto penale di condanna, qualora agli atti non risulti già nominato, il Giudice provvede alla nomina di un Difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p.. Il Difensore nominato, così come l’imputato, durante il termine utile per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento. L’imputato può in qualsiasi momento nominare un proprio Difensore di fiducia (al massimo due).


Invito ad eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p.

Con la notifica del decreto penale di condanna l’imputato viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p. in relazione alle successive notificazioni. L’elezione di domicilio può avvenire mediante dichiarazione resa alla cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace, ovvero, con telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal Difensore. In mancanza di dichiarazione o elezione idonea e sufficiente, ovvero, in caso di omessa comunicazione del mutamento del domicilio precedentemente dichiarato o eletto, tutte le notificazioni successive vengono eseguite nel luogo di notifica del decreto penale. Qualora in tale luogo la notificazione diventi impossibile, la stessa viene eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. mediante consegna al Difensore


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