L’IMPUGNAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI
Il riesame
Avverso l'ordinanza che applica una misura cautelare coercitiva è previsto il rimedio del riesame (art. 309 c.p.p.), che può essere proposto direttamente dall'imputato o dal suo Difensore al Tribunale del luogo in cui sede la Corte d'appello nel cui distretto è stata emessa l'ordinanza (c.d. Tribunale della libertà), entro 10 giorni dall'esecuzione o dalla notificazione della misura
L’appello cautelare
Avverso l'ordinanza che applica una misura cautelare interdittiva ovvero che rigetta una richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare già in esecuzione l’indagato ed il suo Difensore possono proporre appello (art. 310 c.p.p.) innanzi allo stesso Tribunale della libertà. Tale rimedio può essere esperito anche dal P. M, quando la richiesta di misura cautelare sia stata respinta.
Il ricorso per Cassazione
Avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale della libertà all’esito della procedura incidentale di riesame o di appello è ammesso il ricorso per Cassazione (art. 311 c.p.p.). Tale rimedio è previsto anche in sostituzione del riesame, nel senso che l’indagato e il suo Difensore possono impugnare l’ordinanza che applica una misura cautelare coercitiva direttamente davanti alla Suprema Corte, facendo valere però solo eventuali vizi di violazione di legge.
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