Cosa fare per...


TESTIMONE CITATO IN UN PROCEDIMENTO PENALE

COSA E'

Ai sensi dell’art. 198 c.p.p. la persona citata come testimone in un processo penale ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Le persone straniere possono richiedere gratuitamente di essere assistite da un interprete per la traduzione della testimonianza.

La persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo penale può essere citata e sentita nell'ambito di un processo penale in qualità di Testimone.

L'atto di intimazione per comparire quale Testimone in un causa penale o civile dinanzi al Tribunale di Pisa contiene gli estremi della causa per cui è stata ammessa la prova testimoniale, nonché' l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'aula nella quale il Testimone dovrà presentarsi per rendere la testimonianza.

Presentarsi a rendere testimonianza in una causa penale è un obbligo giuridico, sanzionato con pena pecuniaria, ed è una forma di collaborazione fondamentale per il buon funzionamento della Giustizia e rappresenta un dovere morale prima ancora che un obbligo giuridico: la mancata comparizione di un Testimone all'udienza fissata per la sua deposizione pregiudica l'aspettativa di giustizia delle parti e comporta sempre un rinvio dell'udienza con conseguente allungamento della durata del processo.


INFORMAZIONI UTILI

La persona citata come testimone in un processo penale ha diritto ad ottenere dal datore di lavoro un permesso per recarsi in Tribunale al fine di rendere la propria testimonianza. Il testimone che avesse la necessità di produrre attestazione al proprio datore di lavoro per la fruizione di tali permessi, all’esito della testimonianza può rivolgersi al Cancelliere di udienza per ottenere l’attestazione.


COSA FARE IN CASO DI IMPEDIMENTO

Nel caso in cui sopravvenga una circostanza che rende impossibile essere presenti in udienza, il testimone è tenuto ad avvisare tempestivamente l’autorità giudiziaria che ha trasmesso la citazione, segnalando le ragioni dell’impedimento.

Se il giudice riterrà fondato l’impedimento, sarà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.

Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l’impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre che il testimone sia accompagnato coattivamente dalla forza pubblica e potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 a favore della cassa delle ammende, nonché delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.


CHI PUÒ ASTENERSI

Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare:

  • I prossimi congiunti dell'imputato (art.307 c.4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di testimone salvi i casi disposti dall' art.199 c.1 c.p.p.
  • Gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.) 
  • Gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute ad osservare il segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.) 
  • I pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio, politico o militare (salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.201 c.p.p.).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DPR 115/2002; art. 133 c.p.p, 142 disp. att. c.p.p.;.art. 372 c.p.


CHI PUO' TESTIMONIARE

La persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo civile o penale e che ha ricevuto un atto di intimazione da parte del Tribunale.

Nel processo penale i testi sono citati:

  • dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale; 
  • dai difensori delle parti private ( imputato, parte civile) 
  • dal Tribunale

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Per la deposizione in udienza come testimone non è prevista l'assistenza di un legale


COME SI ACCEDE

Il Testimone deve recarsi per tempo nei pressi dell'aula ove, all'orario indicato nell'atto di citazione, o comunque nel più breve tempo possibile, sarà sentito come teste: previa dichiarazione di impegno a dire la verità e dopo aver declinato le sue generalità, sarà sentito dal Giudice o dal Collegio sulla


RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE: COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Il Testimone non residente nel Comune di Pisa ha diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del biglietto (andata e ritorno) di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica se autorizzato dal Giudice.

Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio il testimone non residente deve, entro 100 giorni dalla data di testimonianza (pena la decadenza del rimborso), produrre la seguente documentazione che dovrà essere consegnata all'ufficio Spese di Giustizia:

  1. Richiesta di liquidazione con attestazione in calce, da parte della cancelleria competente, della presenza in udienza del teste (modello);
  2. Atto di citazione testimoniale con la relativa notifica in originale;
  3. Originale del titolo di viaggio di andata e copia conforme del titolo di viaggio di ritorno, che sarà effettuata dall'ufficio Spese di Giustizia il giorno della testimonianza; Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che in mancanza del titolo di viaggio la spesa potrà essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal teste ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (modello); nel solo caso di invio della documentazione per posta occorrerà altresì la fotocopia di un documento di identità.
  4. Biglietti aerei in classe economica unitamente alla relativa autorizzazione scritta all'uso del mezzo aereo (da richiedere preventivamente all'Autorità Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione); in mancanza di autorizzazione non è ammesso rimborso.
  5. Nel caso del personale appartenente alle Forze dell'Ordine citato a rendere testimonianza su fatti inerenti il servizio (ufficiali di PG, Guardia di Finanza ecc.), che intende richiedere il rimborso, in quanto non ha potuto usufruire del viaggio gratis per impossibilità nell'utilizzo di mezzi di servizio o per assenza di convenzioni regionali, in aggiunta alla sopraelencata documentazione sarà necessario presentare anche una fotocopia del foglio di viaggio (se rilasciato dall'amministrazione di appartenenza).

La documentazione suddetta deve essere depositata in originale presso l'ufficio Spese di Giustizia Pagate oppure inviata per posta, preferibilmente raccomandata, al seguente indirizzo: "Tribunale di Pisa, Ufficio Spese di Giustizia Pagate, Piazza della Repubblica n. 5, 56127-Pisa".

Si precisa che le richieste prive, in tutto o in parte, della documentazione indicata (debitamente compilata - i campi sono obbligatori) non verranno prese in considerazione.

Le spese di viaggio spettanti ai testimoni non residenti citati a richiesta di parte sono quantificate dal funzionario dell'Ufficio Spese di Giustizia che emette l'ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione. Le modalità di richiesta restano le stesse.

L'Ufficio Spese di Giustizia si trova all'interno del Palazzo di Giustizia


TEMPI

La liquidazione della spesa avviene senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e la completa documentazione di spesa sia stata trasmessa all'Ufficio Spese di Giustizia. Per accelerare i tempi di liquidazione è assolutamente consigliata la forma di pagamento tramite versamento su conto corrente bancario o postale, i cui riferimenti dovranno essere indicati dal richiedente all'interno del modulo per richiesta di rimborso.

In caso di richiesta di "rimborso in contanti", il pagamento sarà effettuato presso la sede della Banca d'Italia più vicina al luogo di residenza dell'interessato o del domicilio da lui indicato, o, solo in caso di eccessiva distanza, il pagamento sarà effettuato tramite l'Ufficio Postale più vicino. L'interessato riceverà un avviso di pagamento con il quale potrà recarsi presso l'ufficio pagatore per la riscossione. Tramite questa modalità, tuttavia, i tempi di liquidazione si allungano notevolmente


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