Cosa fare per...


RIPARAZIONE DI ERRORE GIUDIZIARIO

COS'E'

Quando una sentenza di condanna, passata in giudicato, è stata revocata con procedimento di Revisione (vedi scheda ) e sostituita con una sentenza di assoluzione, chi era stato condannato ed ora assolto può chiedere una Riparazione pecuniaria (somma di denaro o rendita vitalizia) per Errore Giudiziario patito, purché egli non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore stesso.


NORMATIVA

Artt. 643, 647 c.p.p.


COME SI SVOLGE

L'istanza di riparazione deve essere presentata nella cancelleria della Corte d'appello che ha pronunciato la sentenza di revisione, entro 2 anni dal suo passaggio in giudicato.

La domanda può essere presentata personalmente o da un difensore con procura e deve essere corredata dai documenti comprovanti l’avvenuta revisione della sentenza di condanna.

L'entità della riparazione è commisurata alla durata dell'eventuale privazione della libertà e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna.

I documenti da unire all'istanza sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da bollo.


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