Per sapere a quale Autorità giudiziaria rivolgere la domanda di restituzione di cose sequestrate e come in essa indicare il procedimento a cui si riferisce (oltre alle cose di cui si chiede la restituzione):
- se si ha un atto che riporta gli estremi del procedimento penale (suo numero di Registro Generale presso un determinato Ufficio), rivolgersi a tale Ufficio ed indicare il numero di R.G.;
- se si sa qual è l’Ufficio che procede, ma non il numero di R.G., indicare il nome dell’imputato, se noto;
- se si ha copia del verbale di sequestro, in essa è indicata l’Autorità a disposizione della quale sono messe le cose sequestrate; rivolgersi ad essa allegando copia del suddetto verbale (se ormai il procedimento è davanti altra Autorità, a questa la prima trasmetterà la domanda).
In mancanza di quanto sopra, rivolgersi alla Procura della Repubblica (che, eventualmente, trasmetterà la domanda a chi di competenza) del luogo in cui è avvenuto un fatto rilevante nel processo, quale - ad esempio: il furto e/o il ritrovamento di cose rubate, l’incidente stradale, ecc.
ALLEGARE alla domanda documentazione del proprio diritto (salvo che lo si ritenga già evidente dagli atti del procedimento).
La legge prevede vari tipi di sequestro. Oltre a quello amministrativo (p.es., v. art. 213 del codice della strada per determinate violazioni dello stesso), in materia penale sono previsti il sequestro penale (a fini di prova) ed i sequestri conservativo e preventivo (a fini cautelari). Per questi due ultimi si vedano, rispettivamente, gli artt.316-320 e gli artt.321-323 c.p.p.
La presente scheda riguarda solo il sequestro penale.
La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato su richiesta dell'interessato esente da bollo, oppure anche d'ufficio. E' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile.
Se le cose sequestrate sono restituite durante il processo, l'autorità giudiziaria può prescrivere di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
La richiesta di restituzione – se si tratta di cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile – sarà respinta se l’autorità giudiziaria ordina che il sequestro sia conservato a garanzia dei crediti dello Stato e/o del danneggiato costituitosi parte civile (sequestro conservativo).
Dopo la sentenza divenuta inoppugnabile, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia stata disposta la confisca oppure permanga il sequestro conservativo (che si trasforma in pignoramento).
La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato dal Tribunale del riesame.