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Patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Che cos'è

L'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato va presentata alla Cancelleria del Giudice davanti a cui pende il processo.

Orari di apertura al pubblico e contatti

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore al limite indicato negli artt 76, 77 DPR 115/02 e aggiornato con apposito decreto ministeriale.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art. 92 del T.U., è elevato ad €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.


Chi può richiedere l'ammissione

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • indagato, imputato, condannato, offeso dal reato e danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda.

L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).


Dove depositare la domanda

  • alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria. La domanda è trasmessa al magistrato che procede.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda; se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

In caso di impossibilità di ottenere la certificazione dell’Autorità consolare, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione (…….);


Il giudice

  • può dichiarare l'istanza inammissibile;
  • può accogliere l'istanza;
  • può respingere l'istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Se la domanda viene rigettata, contro il provvedimento di rigetto l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate). L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.


Il patrocinio a spese dello Stato non è concedibile, a prescindere dal reddito

nei procedimenti penali per evasione di imposte;

nei procedimenti per i reati di cui all’art 416 bis c.p., 291 quater DPR 43/73 , artt 73-80 e 74 DPR 309/90;

nei procedimenti per i reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. oppure al fine di agevolare l’attività delle associazioni di stampo mafioso;

se il richiedente è assistito da più di un difensore.


Il patrocinio a spese dello Stato è sempre concesso, a prescindere dal reddito

  • per la persona offesa nei procedimenti per i reati di cui agli artt.572, 583 bis ,612 bis , 609 bis, quater e octies c.p. nonché , ove commessi in danno di minori, per i reati di cui agli artt 600, 600 bis, ter, quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p. di.

Se l'istanza è accolta l'interessato può scegliere tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine.

Nei casi previsti dalle legge, l’ammesso al beneficio può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.


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