ATTI DI STATO CIVILE: RETTIFICHE, CORREZIONI, OPPOSIZIONE ALLA CORREZIONE, FORMAZIONE ATTI OMESSI, SMARRITI O DISTRUTTI
Cosa è
Ogni interessato può rivolgersi al Tribunale per chiedere:
- la rettifica di un atto dello stato civile
- la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito
- la formazione di un atto omesso
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato
- di opporsi al rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento.
Normativa di riferimento
Artt. da 95 a 101 DPR 3 novembre 2000 n. 396 - Nuovo Ordinamento Stato Civile.
Assistenza di un difensore
Come si richiede e documenti necessari
La correzione/rettifica/cancellazione/formazione dell'atto di stato civile si chiede con ricorso al quale bisogna allegare:
- copia integrale dell'atto di cui si chiede la correzione/rettifica/cancellazione rilasciata dal Comune
- altro (copia di carta d’identità, passaporto…)
Se il ricorrente è nato all'estero per la formazione dell’atto di nascita occorre:
- copia carta di identità;
- dichiarazione giurata rilasciata da un Organo Consolare ( tradotta in lingua italiana) attestante la paternità e la maternità;
- copia decreto di conferimento della cittadinanza italiana;
- altro ( copia passaporto…)
- certificato di rifiuto rilasciato dallo Stato Civile 6. Atto notorio, in assenza di altra documentazione provante l’origine.
Dove si richiede
E’ competente il Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato.
Quanto costa
Vedasi tabella contributo unificata aggiornata
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