PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – PENALE
COS'E'
Ogni persona accusata, offesa dal reato, danneggiata da un reato e che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha diritto di farsi assistere da un difensore da lui nominato o, in mancanza, nominato di ufficio all'interno di un apposito elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati.
Il difensore deve essere comunque pagato per le sue prestazioni.
La legge prevede che la persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale che abbia un reddito familiare inferiore ad € 12.838,01 aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante) possa chiedere di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ossia che il difensore di fiducia o il difensore di ufficio nominato venga pagato dallo Stato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115).
CHI PUÒ’ RICHIEDERE IL SERVIZIO
La persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale che abbiano un reddito familiare inferiore a €.12.838,01 aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante).
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per accedere a tale beneficio la persona interessata deve chiederlo con apposita istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta personalmente ed autenticata dal difensore o da altro ente, al Giudice. L'istanza deve indicare il processo per cui viene chiesto il patrocinio, le generalità ed il codice fiscale dei componenti la famiglia anagrafica, documentando la propria situazione di reddito ed impegnandosi a comunicare eventuali variazioni intervenute successivamente nei limiti di reddito.
COSTI
La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo
DOVE SI RICHIEDE
La domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata (dall'interessato o dal suo legale di fiducia ovvero trasmessa a mezzo raccomandata) presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il processo pende e quindi:
- presso la cancelleria del G.I.P. se il procedimento si trova in fase di indagini preliminari; presso la cancelleria del Giudice procedente se il procedimento e nella fase dibattimentale;
- presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento si trova innanzi alla Corte di Cassazione.
Inoltre, la domanda può essere presentata al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Tali soggetti provvederanno alla trasmissione al magistrato procedente.
TEMPI
Il Giudice provvede entro 10 giorni dal deposito dell'istanza
POSSIBILITÀ’ DI IMPUGNAZIONE
In caso di rigetto l'interessato o il difensore possono formulare opposizione (entro 20 giorni dalla notifica) davanti al Presidente del Tribunale al quale appartine il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (art. 99 TU 115/2002). Il ricorso, ai sensi dell'art. 702 bis cpc, si iscrive a ruolo nel ruolo contenzioso (SICID - Contributo Unificato € 98,00, marca € 27,00) e successivamente viene assegnato al Presidente della sezione competente
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