Cosa fare per...


VENDITE GIUDIZIARIE

COS'E'

La vendita forzata di immobili ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Viene disposta dal giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante. Le vendite si svolgono senza incanto.
Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite.
L’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, disponibili su questo sito, forniscono informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.
E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso.

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.


NORMATIVA


CHI PUO' RICHIEDERLA

Nell’espropriazione forzata la vendita può essere disposta su istanza del creditore procedente o di creditori muniti di titolo esecutivo.


CHI PUO' PARTECIPARE

Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:

  • per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico; 
  • per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico. All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti: 
  • per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale; 
  • per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento equivalente da cui risultino l’identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della società o ente.

DOVE

Presso gli studi dei professionisti delegati alla vendita dai Giudici ed indicati nei relativi avvisi pubblicati.


INFORMAZIONI

Presso i medesimi studi oppure:
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari – PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE

E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO TERRA) UN PUNTO INFORMATIVO OGNI LUNEDI’ DALLE 10,00 ALLE 12,00– TEL.: 050513751


COME SI SVOLGE

Attualmente si procede con la vendita asincrona mista, pertanto è possibile depositare sia l’offerta cartacea che quella telematica.
L’offerta cartacea deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono essere indicati il giorno dell’udienza e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare (se vi sono più lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla gara.
Le offerte in via telematica dovranno essere depositate tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica, entro le ore 13:00 del giorno precedente la data della vendita, inviandole all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Ai sensi dell’art. 571 c.p.c. l’offerta telematica può essere presentata unicamente dall’offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o dal suo procuratore legale anch a norma dell’art.579 ultimo comma c.p.c..
L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
L’offerta, a pena d’inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovverossia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art.12, comma 5 del D.M. n.32/2015.
L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari o superiore al dieci per cento (10%) del prezzo offerto esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nell’avviso di vendita.
L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad Euro 16,00) in modalità telematica salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000; il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, attraverso il servizio “Pagamento di bolli digitali” presente sul Portale dei Servizi Telematici all’indirizzo http://pst.giustizia.it. La ricevuta di avvenuto pagamento del bollo digitale deve essere allegata alla PEC con cui viene trasmessa l’offerta


DOPO L’AGGIUDICAZIONE

Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito nell’avviso di vendita.
Se dall’avviso di vendita l’immobile risulta gravato da un mutuo fondiario, l’aggiudicatario può subentrare al mutuo, pagando alla banca entro 15 giorni dall’aggiudicazione rate scadute, accessori e spese.
Se non si avvale di questa facoltà ha in ogni caso l’obbligo di versare direttamente alla banca, fino alla concorrenza del prezzo di aggiudicazione, l’ammontare precisato per capitale, interessi e spese. E’ in ogni caso possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione. L’elenco delle banche disponibili si trova su questo sito.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del residuo prezzo, verrà dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 587 cpc.
Insieme al prezzo, l’aggiudicatario deve versare il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o in mancanza di indicazioni nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione (salva restituzione delle somme non utilizzate).
Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti.
Le spese di cancellazione delle formalità di pregiudizio sono definitivamente poste a carico dell’aggiudicatario.


CUSTODIA

E’ nominato custode l’Istituto Vendite Giudiziarie. Il custode nominato è a disposizione per fornire informazioni sull’immobile e concordare i tempi dell’eventuale visita attraverso il sito ministeriale del Portale delle Vendite pubbliche mediante l’invio di apposita richiesta compilando il format automatico generato dal sito stesso cui è associato l’indirizzo mail dedicato alle visite
(prenotazionipisa@astagiudiziaria.com).


AVVERTENZA

Per ulteriori informazioni utili, eventuali condizioni particolari o deroga alle condizioni generali, verificare in ogni caso l’estratto e l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto).


COSTI

Allegare all’offerta:

  • marca da bollo da euro 16,00; 
  • cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato.

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.


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