Cosa fare per...


DICHIARAZIONE DI ASSENZA

DOVE

Presso il Palazzo Tribunale Pisa - Ufficio Front Office Volontaria 2° piano - tel 050/513706 – 050/513707 – 050/513618

Per accedere occorre prenotare on line sul sito del Tribunale

Orario: lunedì – venerdì: ore 8,45 – 12,45


COS'E'

Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti.



CHI

I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stessso.
E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.


COME

La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Occorre allegare:

  1. atto di nascita 
  2. stato di famiglia 
  3. certificato di irreperibilità dello scomparso 
  4. denuncia di scomparsa (o altra documentazione) atta a dimostrare che sono trascorsi i due anni

COSTO

ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO
diritti forfetizzati notifica da 27 euro da pagare esclusivamente tramite sistema pago pa
€. 200,00 imposta registro per registrazione sentenza

I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U.


INOLTRE

La sentenza che dichiara l'assenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. * Di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione.
Deve, inoltre, essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio.
Divenuta eseguibile la sentenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge. E’ necessario l’intervento di un avvocato.

In materia di famiglia e di stato delle persone, l'articolo 729 del codice di procedura civile dispone che la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta debba essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.

Le richieste d'informazione da parte di studi legali vanno indirizzate a pubblicazione.sentenze@giustizia.it


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