La sentenza che dichiara l'assenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. * Di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione.
Deve, inoltre, essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio.
Divenuta eseguibile la sentenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge. E’ necessario l’intervento di un avvocato.
In materia di famiglia e di stato delle persone, l'articolo 729 del codice di procedura civile dispone che la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta debba essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.
Le richieste d'informazione da parte di studi legali vanno indirizzate a pubblicazione.sentenze@giustizia.it