ATTI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DI INABILITATO
DOVE
Presso il Palazzo Tribunale Pisa - Ufficio Front Office Volontaria 2° piano - tel 050/513706 – 050/513707
Per accedere occorre prenotare on line sul sito del Tribunale
Orario: lunedì – venerdì: ore 8,45 – 12,45
COS'E'
Il minore emancipato (minore che ha contratto matrimonio) e l’inabilitato possono compiere gli atti di straordinaria amministrazione con il consenso del curatore e con l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Possono, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali a condizione di un idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Per altri atti è necessaria invece l'autorizzazione del Tribunale (per vendere beni immobili e beni mobili, per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati). Vedi scheda AUTORIZZAZIONE A VENDERE PROPRIETA DI INCAPACE
COME
La domanda va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore emancipato o dell’inabilitato.
COSTO
Esente da contributo unificato
Del provvedimento autorizzativo viene rilasciata copia autentica con pagamento dei relativi diritti.
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