Il Giudizio abbreviato è uno dei riti speciali previsti dal legislatore e trova la sua disciplina normativa agli artt. 438 e ss. c.p.p., che si svolge allo stato degli atti. In altre parole, l'imputato manifesta la volontà di non celebrare il processo nella maniera ordinaria (ascoltando i testimoni in aula, per esempio), accettando che il G.I.P. decida sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Dunque, lo Stato evita di celebrare il processo, con tutti i risparmi di risorse conseguenti ed in cambio consente all’imputato, in caso di condanna, di ottenere una riduzione secca di un terzo della pena che in concreto avrebbe dovuto essergli irrogata nel caso di delitto e della metà della pena nel caso di contravvenzioni.
Il giudizio abbreviato, quindi, deroga alla regola generale secondo cui la prova si forma in dibattimento davanti ad un giudice che non conosce nulla della vicenda portata al suo esame.
Il giudizio abbreviato non può essere richiesto per tutti i reati, essendo esclusi quelli per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo (ad esempio, il delitto di omicidio aggravato).