Nel termine di gg. 15 (quindici) dalla notificazione del decreto l’imputato può proporre, personalmente o a mezzo del Difensore eventualmente nominato, opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare nella cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l’interessato si trova.
Con l’opposizione l’imputato o il Difensore può chiedere: il giudizio immediato (in questo caso il G.I.P. emette decreto di giudizio immediato, con cui fissa l’udienza davanti al Tribunale per lo svolgimento del processo), il giudizio abbreviato (in questo caso il G.I.P. fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti; il processo si svolge davanti al G.I.P. sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p.), il cd. patteggiamento (in tal caso il G.I.P. fissa con decreto l’udienza davanti a sé per valutare i termini dell’accordo intervenuto tra le parti, dandone loro avviso; qualora il Pubblico Ministero non presti il consenso alla proposta avanzata dall’imputato e quest’ultimo non abbia formulato nell’atto di opposizione altre richieste in subordine, il G.I.P. emette decreto di giudizio immediato e il processo si svolgerà davanti al Tribunale), la sospensione del procedimento con messa alla prova (in questo caso il G.I.P., se ricorrono i presupposti di cui agli artt. 464 bis e segg. c.p.p., sospende il procedimento per dar modo all’imputato di svolgere il programma predisposto dall’U.E.P.E.; durante detto termine resta sospeso anche il corso della prescrizione), l’oblazione (in questo caso il G.I.P., nel concorso dei presupposti di cui agli artt. 162 e 162 bis c. p., ammette l’imputato a pagare una somma di denaro, pagamento che determina l’estinzione del reato. L’oblazione è possibile solo per le contravvenzioni).
Nella sezione modulistica è stato predisposto un modello di dichiarazione di opposizione scaricabile on line