Le misure cautelari personali incidono sulla libertà personale o sulla libertà di determinazione nei rapporti familiari e sociali. Si distinguono in coercitive ed interdittive. Quelle coercitive a loro volta si distinguono in obbligatorie (che cioè impongo determinati obblighi) e detentive o custodiali.
Sono misure cautelari obbligatorie: il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto o l’obbligo di dimora ed il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Sono misure cautelari detentive o custodiali: gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere.
Sono misure interdittive: la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ed il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi.
Premesso che le misure cautelari personali possono essere adottate solo in relazione ai delitti (non anche alle contravvenzioni), due sono i presupposti applicativi, vale a dire che sussistano da un lato gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto per cui si sta procedendo e che sussistano dall’altro le esigenze cautelari.
Sussiste il primo presupposto quando il Giudice fa una prognosi di elevata probabilità di condanna del soggetto su cui si indaga allo stato degli atti, tenuto altresì conto che nel prosieguo delle indagini il quadro indiziario è suscettibile di essere ulteriormente implementato.
Le esigenze cautelari, che pure devono sussistere per poter applicare una misura cautelare personale, possono essere di tre tipi: il pericolo di inquinamento della prova, il pericolo di fuga o il pericolo che vengano commessi determinati reati (della stessa specie di quello per cui si procede o altri gravi delitti).
Le misure cautelari reali, invece, toccano singoli beni mobili o immobili ed impongono il divieto di poterne disporre e sono applicabili sia che si proceda per un delitto, sia che si proceda per una contravvenzione; sono il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) ed il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.).
Il sequestro conservativo tende ad evitare che diminuiscano o si disperdano le garanzie patrimoniali, che potranno permettere successivamente al condannato di pagare le somme dovute per il risarcimento del danno o le spese di giustizia.
Il sequestro preventivo, invece, è finalizzato ad evitare che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso.