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L’UDIENZA PRELIMINARE

Cos’è

L’udienza preliminare è una delle fasi del procedimento penale e trova la sua disciplina normativa agli artt. 416 e ss. c.p.p. Ha la funzione di assicurare che un giudice (il G.U.P., cioè il Giudice dell’Udienza Preliminare) controlli la legittimità ed il merito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero. Quest’ultima, che costituisce uno dei modi di esercizio della azione penale, segna il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase dell’udienza preliminare.

In questa sede, inoltre, possono essere avanzate le richieste di riti alternativi che eliminano il dibattimento, vale a dire il patteggiamento, il giudizio abbreviato e la messa alla prova. Si tratta dell’ultimo momento utile, in quanto - una volta avvenuto il rinvio a giudizio davanti al tribunale - non è più possibile avanzare dette richieste.

L’udienza preliminare si può concludere: 

  • con il decreto che dispone il giudizio, qualora il G.U.P. ritenga che gli elementi di accusa forniti dal Pubblico Ministero siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio, per cui all’udienza preliminare seguirà il processo davanti al tribunale; 
  • con una sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti siano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, cioè quando il dibattimento sarebbe superfluo. Naturalmente occorre che il G.U.P. faccia una prognosi di non implementabilità del quadro probatorio in dibattimento, cioè a dire che non è prevedibile che gli elementi di prova possano arricchirsi con l’espletamento della attività istruttoria in dibattimento

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